Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2026 jusqu'au 31.12.2028
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2026 jusqu'au 31.12.2028
Derniers changements
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° gennaio 2026

Remarque:
Cette version n’existe pas en version française. Pour cette raison, les textes non traduits sont indiqués dans leur langue d'origine.
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Flash info champ d'application
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
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È applicabile al Cantone Ticino

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
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Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso. 

Articolo 1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
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Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso. 

Articolo 1

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valido fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 5

Salaires / salaires minimums
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2026)
Categoria Salari orari minimi di base
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 21.82
Impiegato operativo CHF 23.58
Impiegato responsabile CHF 26.72


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2026

Augmentation salariale
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I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

I salari aggiornati sono pubblicati sul Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacances
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Jours fériés rémunérés
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organes paritaires
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Aucun renseignement disponible
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Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
1.13965 23.12.2025 01.01.2026