Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti TI
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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2022 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Adeguamento salariale a partire dal 1° gennaio 2022 per il personale qualificatoHinweis:
Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache. Aus diesem Grund erscheinen nicht übersetzte Texte in ihrer Originalsprache.Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base a partire dal 1° gennaio 2022
| Categoria | salario minimo orario | |
|---|---|---|
| personale non qualificato | CHF 19.50 | |
| personale qualificato | CHF 20.16 | |
| disegnatore | CHF 22.55 | |
| impegati di commercio | impiegato generico | CHF 20.06 |
| impiegato operativo | CHF 21.67 | |
| impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2; Adeguamenti salariali 2022
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi dei disegnatori e quelli degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del rispettivo contratto collettivo di lavoro.
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza
- 10.65% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/