Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers TI (CNLCC)

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2021

Remarque:
Cette version n’existe pas en version française. Pour cette raison, les textes non traduits sont indiqués dans leur langue d'origine.
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Flash info champ d'application
11145
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Flash info champ d'application
11185
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11145
È applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11185
È applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11145
Il contratto è applicabile a tutti i call center (compresi i call center “inhouse”), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegati.

Articolo 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11185
Il contratto è applicabile a tutti i call center (compresi i call center “inhouse”), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegati.

Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11145
Il contratto è applicabile a tutti i call center (compresi i call center “inhouse”), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegati.

Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11185
Il contratto è applicabile a tutti i call center (compresi i call center “inhouse”), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un’azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegati.

Articolo 1
Renseignements organes paritaires
11145

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.
+41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Renseignements organes paritaires
11185

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.
+41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Salaires / salaires minimums
11145
Salari orari minimi di base per operatore “outbound” e “inbound":
Categoria Salario orario minimo
Livello 1a (Inbound/Outbound 1° livello) CHF 19.62
Livello 1b (Inbound/Outbound 1° livello) CHF 20.46
Livello 2 (Multiskill) CHF 21.30
Livello 3 (Tecnici specialisti e 2° livello) CHF 24.38

Per gli assunti prima del 1° gennaio 2021 dopo 12 mesi di impiego l’inquadramento avviene almeno nel livello 2.
Per gli assunti dopo il 1° gennaio 2021 dopo 12 mesi di impiego l’inquadramento avviene almeno nel livello 1b e dopo altri 12 mesi almeno nel livello 2.
Per operatrici/operatori per la comunicazione con la clientela titolari di un AFC l’inquadramento avviene almeno nel livello 2 a partire dall’assunzione.
 

Articolo 2

Salaires / salaires minimums
11185
Salari orari minimi di base per operatore “outbound” e “inbound" ( a partire dal 1° gennaio 2021):
Categoria Salario orario minimo
Livello 1a (Inbound/Outbound 1° livello) CHF 19.62
Livello 1b (Inbound/Outbound 1° livello) CHF 20.46
Livello 2 (Multiskill) CHF 21.30
Livello 3 (Tecnici specialisti e 2° livello) CHF 24.38

Per gli assunti prima del 1° gennaio 2021 dopo 12 mesi di impiego l’inquadramento avviene almeno nel livello 2.
Per gli assunti dopo il 1° gennaio 2021 dopo 12 mesi di impiego l’inquadramento avviene almeno nel livello 1b e dopo altri 12 mesi almeno nel livello 2.
Per operatrici/operatori per la comunicazione con la clientela titolari di un AFC l’inquadramento avviene almeno nel livello 2 a partire dall’assunzione.
 

Articolo 2

Augmentation salariale
11145
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del CCL nazionale del settore dei contact center e call center o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articolo 3
Augmentation salariale
11185
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del CCL nazionale del settore dei contact center e call center o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articolo 3
Vacances
11145
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza e
10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Vacances
11185
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza e
10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Jours fériés rémunérés
11145
Al salario orario di base viene aggiunta la seguente indennità:
3,6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Jours fériés rémunérés
11185
Al salario orario di base viene aggiunta la seguente indennità:
3,6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Organes paritaires
11145

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Organes paritaires
11185

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Aucun renseignement disponible
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Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
7.11185 29.01.2021 29.01.2021
7.11145 30.12.2020 01.01.2021