CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.02.2019 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Entrata in vigore del salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.--/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
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Campo d'applicazione geografico
8956
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
9369
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
9455
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
10006
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
10893
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
10906
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
10965
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
11097
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
11266

Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1

Campo d'applicazione aziendale
8956
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
9369
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
9455
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
10006
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
10893
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
10906
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
10965
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
11097
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
11266

Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1

Campo d'applicazione personale
8956
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia,
che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente
dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Campo d'applicazione personale
9369
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia,
che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente
dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Campo d'applicazione personale
9455
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia,
che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente
dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Campo d'applicazione personale
10006
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia,
che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente
dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Campo d'applicazione personale
10893
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia,
che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente
dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Campo d'applicazione personale
10906
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia,
che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente
dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Campo d'applicazione personale
10965
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia,
che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente
dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Campo d'applicazione personale
11097
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia,
che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente
dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Campo d'applicazione personale
11266

Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia, che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
8956
Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9369
Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9455
Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10006
Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10893
Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10906
Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10965
Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11097
Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11266

Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22

Informazioni organo paritetico
8956
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch

Unia:
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
https://www.unia.ch/it/mondo-del-lavoro/da-a-z/industria/orlogeria/
Informazioni organo paritetico
9369
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
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Unia:
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
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Informazioni organo paritetico
9455
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
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Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
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Informazioni organo paritetico
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M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Informazioni organo paritetico
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Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
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Unia:
Informazioni organo paritetico
10906
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
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Unia:
Informazioni organo paritetico
10965
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
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Unia:
Informazioni organo paritetico
11097
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch

Unia:
Informazioni organo paritetico
11266

Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35
2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch

 

Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Orologeria – Unia, il sindicato

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
8956
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Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
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Unia:
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
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Unia:
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raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
https://www.unia.ch/it/mondo-del-lavoro/da-a-z/industria/orlogeria/
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
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Unia:
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
https://www.unia.ch/it/mondo-del-lavoro/da-a-z/industria/orlogeria/
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10006
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Orologeria – Unia, il sindicato
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10893
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Orologeria – Unia, il sindicato
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10906
Unia
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raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Orologeria – Unia, il sindicato
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10965
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Orologeria – Unia, il sindicato
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11097
Unia
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raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Orologeria – Unia, il sindicato
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11266
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
8956
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
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www.cpih.ch

Unia:
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
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Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
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Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
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Unia:
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raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
https://www.unia.ch/it/mondo-del-lavoro/da-a-z/industria/orlogeria/
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9455
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
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Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch

Unia:
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
https://www.unia.ch/it/mondo-del-lavoro/da-a-z/industria/orlogeria/
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
10006

Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
10893

Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
10906

Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
10965

Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
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Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
11097

Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
11266

Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera - CP
M. François Matile, segretario generale
Av. Léopold-Robert 35
2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
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Salari / salari minimi
8956
Salari minimi dal 1° febbraio 2019:
Dipendenti non qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)dai 20 annniCHF 3'800.--Casi speciali vengono negoziati
con 5 anni di esperienzaCHF 4'050.--Casi speciali vengono negoziati
Ginevrain formazione (6 mesi)CHF 3'665.--Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati » (CHF 4'170.--)
Giura/Giura berneseCHF 3'510.--Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%
Neuchâteldai 19 anniCHF 3'750.--
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnaudai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiegoCHF 3'435.--
TicinoCHF 3'120.--Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica
ValleseCHF 3'570.--Casi speciali vengono negoziati
Vaud/Friburgodai 19 anniCHF 3'670.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile

Dipendenti qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)CFC 4 anniCHF 4'515.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
CFC 3 anniCHF 4'215.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
GinevraQualificato ACHF 4'630.--CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata
A partire da 3 anni di praticaCHF 4'900.--
Qualificato BCHF 4'305.--AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A »
SpecializzatiCHF 4'170.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
Giura/Giura berneseCFCCHF 4'060.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
NeuchâtelCFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anniCHF 4'520.--
Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI)CHF 4'100.--
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ LengnauCFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 4'080.--
CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 3'730.--
ValleseCFC 4 anniCHF 4'520.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
CFP 2 anniCHF 4'040.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
Vaud/FriburgoQualificato ACHF 4'360.--Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019
Qualificato BCHF 3'940.--Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificato A »

Giovani / studenti / lavori estivi:
CantoniCondizioniSalarioOsservazioni
Ginevrameno di 18 anniCHF 3'238.--Vacanze incluse
dai 18 anniCHF 3'351.--Vacanze incluse
dai 19 anniCHF 3'447.--Vacanze incluse
Neuchâtel15 / 16 anniCHF 2’625.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
17 anniCHF 2'815.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
dai 18 anniCHF 3'375.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.--)

Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente al Indice nazionale dei prezzi al consumo dell’IPC (base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza)

Articoli 17.2; salari minimi 2019; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
9369
Salari minimi dal 1° febbraio 2019:
Dipendenti non qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)dai 20 annniCHF 3'800.--Casi speciali vengono negoziati
con 5 anni di esperienzaCHF 4'050.--Casi speciali vengono negoziati
Ginevrain formazione (6 mesi)CHF 3'665.--Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati » (CHF 4'170.--)
Giura/Giura berneseCHF 3'510.--Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%
Neuchâteldai 19 anniCHF 3'750.--
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnaudai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiegoCHF 3'435.--
TicinoCHF 3'120.--Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica
ValleseCHF 3'570.--Casi speciali vengono negoziati
Vaud/Friburgodai 19 anniCHF 3'670.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile

Dipendenti qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)CFC 4 anniCHF 4'515.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
CFC 3 anniCHF 4'215.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
GinevraQualificato ACHF 4'630.--CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata
A partire da 3 anni di praticaCHF 4'900.--
Qualificato BCHF 4'305.--AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A »
SpecializzatiCHF 4'170.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
Giura/Giura berneseCFCCHF 4'060.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
NeuchâtelCFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anniCHF 4'520.--
Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI)CHF 4'100.--
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ LengnauCFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 4'080.--
CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 3'730.--
ValleseCFC 4 anniCHF 4'520.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
CFP 2 anniCHF 4'040.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
Vaud/FriburgoQualificato ACHF 4'360.--Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019
Qualificato BCHF 3'940.--Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificato A »

Giovani / studenti / lavori estivi:
CantoniCondizioniSalarioOsservazioni
Ginevrameno di 18 anniCHF 3'238.--Vacanze incluse
dai 18 anniCHF 3'351.--Vacanze incluse
dai 19 anniCHF 3'447.--Vacanze incluse
Neuchâtel15 / 16 anniCHF 2’625.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
17 anniCHF 2'815.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
dai 18 anniCHF 3'375.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.--)

Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente al Indice nazionale dei prezzi al consumo dell’IPC (base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza)

Articoli 17.2; salari minimi 2019; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
9455
Salari minimi dal 1° febbraio 2019:
Dipendenti non qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)dai 20 annniCHF 3'800.--Casi speciali vengono negoziati
con 5 anni di esperienzaCHF 4'050.--Casi speciali vengono negoziati
Ginevrain formazione (6 mesi)CHF 3'665.--Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati » (CHF 4'170.--)
Giura/Giura berneseCHF 3'510.--Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%
Neuchâteldai 19 anniCHF 3'750.--
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnaudai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiegoCHF 3'435.--
TicinoCHF 3'120.--Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica
ValleseCHF 3'570.--Casi speciali vengono negoziati
Vaud/Friburgodai 19 anniCHF 3'670.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile

Dipendenti qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)CFC 4 anniCHF 4'515.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
CFC 3 anniCHF 4'215.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
GinevraQualificato ACHF 4'630.--CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata
A partire da 3 anni di praticaCHF 4'900.--
Qualificato BCHF 4'305.--AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A »
SpecializzatiCHF 4'170.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
Giura/Giura berneseCFCCHF 4'060.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
NeuchâtelCFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anniCHF 4'520.--
Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI)CHF 4'100.--
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ LengnauCFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 4'080.--
CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 3'730.--
ValleseCFC 4 anniCHF 4'520.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
CFP 2 anniCHF 4'040.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
Vaud/FriburgoQualificato ACHF 4'360.--Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019
Qualificato BCHF 3'940.--Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificato A »

Giovani / studenti / lavori estivi:
CantoniCondizioniSalarioOsservazioni
Ginevrameno di 18 anniCHF 3'238.--Vacanze incluse
dai 18 anniCHF 3'351.--Vacanze incluse
dai 19 anniCHF 3'447.--Vacanze incluse
Neuchâtel15 / 16 anniCHF 2’625.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
17 anniCHF 2'815.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
dai 18 anniCHF 3'375.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.--)

Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza)

Articoli 17.2; salari minimi 2019; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
10006
Salari minimi dal 1° febbraio 2019:
Dipendenti non qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)dai 20 annniCHF 3'800.--Casi speciali vengono negoziati
con 5 anni di esperienzaCHF 4'050.--Casi speciali vengono negoziati
Ginevrain formazione (6 mesi)CHF 3'665.--Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati » (CHF 4'170.--)
Giura/Giura berneseCHF 3'510.--Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%
Neuchâteldai 19 anniCHF 3'750.--
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnaudai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiegoCHF 3'435.--
TicinoCHF 3'120.--Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica
ValleseCHF 3'570.--Casi speciali vengono negoziati
Vaud/Friburgodai 19 anniCHF 3'670.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile

Dipendenti qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)CFC 4 anniCHF 4'515.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
CFC 3 anniCHF 4'215.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
GinevraQualificato ACHF 4'630.--CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata
A partire da 3 anni di praticaCHF 4'900.--
Qualificato BCHF 4'305.--AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A »
SpecializzatiCHF 4'170.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
Giura/Giura berneseCFCCHF 4'060.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
NeuchâtelCFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anniCHF 4'520.--
Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI)CHF 4'100.--
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ LengnauCFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 4'080.--
CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 3'730.--
ValleseCFC 4 anniCHF 4'520.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
CFP 2 anniCHF 4'040.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
Vaud/FriburgoQualificato ACHF 4'360.--Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019
Qualificato BCHF 3'940.--Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificato A »

Giovani / studenti / lavori estivi:
CantoniCondizioniSalarioOsservazioni
Ginevrameno di 18 anniCHF 3'238.--Vacanze incluse
dai 18 anniCHF 3'351.--Vacanze incluse
dai 19 anniCHF 3'447.--Vacanze incluse
Neuchâtel15 / 16 anniCHF 2’625.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
17 anniCHF 2'815.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
dai 18 anniCHF 3'375.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.--)

Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza)

Articoli 17.2; salari minimi 2019; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
10893
Salari minimi dal 1° febbraio 2019:
Dipendenti non qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)dai 20 annniCHF 3'800.--Casi speciali vengono negoziati
con 5 anni di esperienzaCHF 4'050.--Casi speciali vengono negoziati
Ginevrain formazione (6 mesi)CHF 3'665.--Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati » (CHF 4'170.--)
Giura/Giura berneseCHF 3'510.--Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%
Neuchâteldai 19 anniCHF 3'750.--
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnaudai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiegoCHF 3'435.--
TicinoCHF 3'120.--Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica
ValleseCHF 3'570.--Casi speciali vengono negoziati
Vaud/Friburgodai 19 anniCHF 3'670.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile

Dipendenti qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)CFC 4 anniCHF 4'515.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
CFC 3 anniCHF 4'215.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
GinevraQualificato ACHF 4'630.--CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata
A partire da 3 anni di praticaCHF 4'900.--
Qualificato BCHF 4'305.--AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A »
SpecializzatiCHF 4'170.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
Giura/Giura berneseCFCCHF 4'060.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
NeuchâtelCFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anniCHF 4'520.--
Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI)CHF 4'100.--
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ LengnauCFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 4'080.--
CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 3'730.--
ValleseCFC 4 anniCHF 4'520.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
CFP 2 anniCHF 4'040.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
Vaud/FriburgoQualificato ACHF 4'360.--Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019
Qualificato BCHF 3'940.--Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificato A »

Giovani / studenti / lavori estivi:
CantoniCondizioniSalarioOsservazioni
Ginevrameno di 18 anniCHF 3'238.--Vacanze incluse
dai 18 anniCHF 3'351.--Vacanze incluse
dai 19 anniCHF 3'447.--Vacanze incluse
Neuchâtel15 / 16 anniCHF 2’625.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
17 anniCHF 2'815.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
dai 18 anniCHF 3'375.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.--)

Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza)

Articoli 17.2; salari minimi 2019; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
10906
Salari minimi dal 1° febbraio 2019:
Dipendenti non qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)dai 20 annniCHF 3'800.--Casi speciali vengono negoziati
con 5 anni di esperienzaCHF 4'050.--Casi speciali vengono negoziati
Ginevrain formazione (6 mesi)CHF 3'665.--Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati » (CHF 4'170.--)
Giura/Giura berneseCHF 3'510.--Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%
Neuchâteldai 19 anniCHF 3'750.--
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnaudai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiegoCHF 3'435.--
TicinoCHF 3'120.--Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica
ValleseCHF 3'570.--Casi speciali vengono negoziati
Vaud/Friburgodai 19 anniCHF 3'670.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile

Dipendenti qualificati:
Cantoni/regioniCondizioniSalarioOsservazioni
Berna (escl. Giura bernese)CFC 4 anniCHF 4'515.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
CFC 3 anniCHF 4'215.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
GinevraQualificato ACHF 4'630.--CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata
A partire da 3 anni di praticaCHF 4'900.--
Qualificato BCHF 4'305.--AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A »
SpecializzatiCHF 4'170.--Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
Giura/Giura berneseCFCCHF 4'060.--Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
NeuchâtelCFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anniCHF 4'520.--
Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI)CHF 4'100.--
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ LengnauCFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 4'080.--
CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contrattoCHF 3'730.--
ValleseCFC 4 anniCHF 4'520.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
CFP 2 anniCHF 4'040.--Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
Vaud/FriburgoQualificato ACHF 4'360.--Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019
Qualificato BCHF 3'940.--Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificato A »

Giovani / studenti / lavori estivi:
CantoniCondizioniSalarioOsservazioni
Ginevrameno di 18 anniCHF 3'238.--Vacanze incluse
dai 18 anniCHF 3'351.--Vacanze incluse
dai 19 anniCHF 3'447.--Vacanze incluse
Neuchâtel15 / 16 anniCHF 2’625.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
17 anniCHF 2'815.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
dai 18 anniCHF 3'375.--Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.--)

Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza)

Articoli 17.2; salari minimi 2019; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
10965
Salari minimi dal 1° febbraio 2019:
Dipendenti non qualificati:
Cantoni/regioni Condizioni Salario Osservazioni
Berna (escl. Giura bernese) dai 20 annni CHF 3'800.-- Casi speciali vengono negoziati
  con 5 anni di esperienza CHF 4'050.-- Casi speciali vengono negoziati
Ginevra in formazione (6 mesi) CHF 3'665.-- Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati » (CHF 4'170.--)
Giura/Giura bernese   CHF 3'510.-- Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%
Neuchâtel dai 19 anni CHF 3'750.--  
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnau dai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiego CHF 3'435.--  
Ticino   CHF 3'120.-- Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica
Vallese   CHF 3'570.-- Casi speciali vengono negoziati
Vaud/Friburgo dai 19 anni CHF 3'670.-- Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile

Dipendenti qualificati:
Cantoni/regioni Condizioni Salario Osservazioni
Berna (escl. Giura bernese) CFC 4 anni CHF 4'515.-- Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
  CFC 3 anni CHF 4'215.-- Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
Ginevra Qualificato A CHF 4'630.-- CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata
  A partire da 3 anni di pratica CHF 4'900.--  
  Qualificato B CHF 4'305.-- AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A »
  Specializzati CHF 4'170.-- Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
Giura/Giura bernese CFC CHF 4'060.-- Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
Neuchâtel CFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anni CHF 4'520.--  
  Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI) CHF 4'100.--  
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ Lengnau CFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contratto CHF 4'080.--  
  CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contratto CHF 3'730.--  
Vallese CFC 4 anni CHF 4'520.-- Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
  CFP 2 anni CHF 4'040.-- Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
Vaud/Friburgo Qualificato A CHF 4'360.-- Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019
  Qualificato B CHF 3'940.-- Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificato A »

Giovani / studenti / lavori estivi:
Cantoni Condizioni Salario Osservazioni
Ginevra meno di 18 anni CHF 3'238.-- Vacanze incluse
  dai 18 anni CHF 3'351.-- Vacanze incluse
  dai 19 anni CHF 3'447.-- Vacanze incluse
Neuchâtel 15 / 16 anni CHF 2’625.-- Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
  17 anni CHF 2'815.-- Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
  dai 18 anni CHF 3'375.-- Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.--)


Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza)

 

Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articoli 17.2; salari minimi 2019; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel

Salari / salari minimi
11097
Salari minimi dal 1° febbraio 2019
Dipendenti non qualificati
Cantoni/regioni Condizioni Salario Osservazioni
Berna (escl. Giura bernese) dai 20 annni CHF 3'800.-- Casi speciali vengono negoziati
  con 5 anni di esperienza CHF 4'050.-- Casi speciali vengono negoziati
Ginevra in formazione (6 mesi) CHF 3'665.-- Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati » (CHF 4'170.--)
Giura/Giura bernese   CHF 3'510.-- Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%
Neuchâtel dai 19 anni CHF 3'750.--  
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnau dai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiego CHF 3'435.--  
Ticino   CHF 3'120.-- Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica
Vallese   CHF 3'570.-- Casi speciali vengono negoziati
Vaud/Friburgo dai 19 anni CHF 3'670.-- Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile

Dipendenti qualificati
Cantoni/regioni Condizioni Salario Osservazioni
Berna (escl. Giura bernese) CFC 4 anni CHF 4'515.-- Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
  CFC 3 anni CHF 4'215.-- Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
Ginevra Qualificato A CHF 4'630.-- CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata
  A partire da 3 anni di pratica CHF 4'900.--  
  Qualificato B CHF 4'305.-- AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A »
  Specializzati CHF 4'170.-- Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
Giura/Giura bernese CFC CHF 4'060.-- Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
Neuchâtel CFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anni CHF 4'520.--  
  Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI) CHF 4'100.--  
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ Lengnau CFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contratto CHF 4'080.--  
  CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contratto CHF 3'730.--  
Vallese CFC 4 anni CHF 4'520.-- Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
  CFP 2 anni CHF 4'040.-- Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
Vaud/Friburgo Qualificato A CHF 4'360.-- Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019
  Qualificato B CHF 3'940.-- Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificato A »

Giovani / studenti / lavori estivi
Cantoni Condizioni Salario Osservazioni
Ginevra meno di 18 anni CHF 3'238.-- Vacanze incluse
  dai 18 anni CHF 3'351.-- Vacanze incluse
  dai 19 anni CHF 3'447.-- Vacanze incluse
Neuchâtel 15 / 16 anni CHF 2’625.-- Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
  17 anni CHF 2'815.-- Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--)
  dai 18 anni CHF 3'375.-- Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.--)

Cantone di Neuchâtel 

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 /ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 /ora. 
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). 
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo.
Sono esclusi dal salario minimo legale i giovani d'età inferiore ai 18 anni, gli apprendisti e i tirocinanti nell'ambito della formazione scolastica o professionale prevista dalla legislazione cantonale o federale. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articoli 17.2; salari minimi 2019; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève

Salari / salari minimi
11266
Salari minimi dal 1° febbraio 2019

 

Dipendenti non qualificati
Cantoni/regioni Condizioni Salario Osservazioni
Berna (escl. Giura bernese) dai 20 annni CHF 3'800.– Casi speciali vengono negoziati
  con 5 anni di esperienza CHF 4'050.– Casi speciali vengono negoziati
Ginevra in formazione (6 mesi) CHF 3'665.– Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati » (CHF 4'170.–)
Giura/Giura bernese   CHF 3'510.– Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%
Neuchâtel dai 19 anni CHF 3'750.–  
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnau dai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiego CHF 3'435.–  
Ticino   CHF 3'120.– Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica
Vallese   CHF 3'570.– Casi speciali vengono negoziati
Vaud/Friburgo dai 19 anni CHF 3'670.– Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
 
Dipendenti qualificati
Cantoni/regioni Condizioni Salario Osservazioni
Berna (escl. Giura bernese) CFC 4 anni CHF 4'515.– Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
  CFC 3 anni CHF 4'215.– Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
Ginevra Qualificato A CHF 4'630.– CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata
  A partire da 3 anni di pratica CHF 4'900.–  
  Qualificato B CHF 4'305.– AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A »
  Specializzati CHF 4'170.– Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile
Giura/Giura bernese CFC CHF 4'060.– Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
Neuchâtel CFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anni CHF 4'520.–  
  Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI) CHF 4'100.–  
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ Lengnau CFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contratto CHF 4'080.–  
  CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contratto CHF 3'730.–  
Vallese CFC 4 anni CHF 4'520.– Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
  CFP 2 anni CHF 4'040.– Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo
Vaud/Friburgo Qualificato A CHF 4'360.– Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019
  Qualificato B CHF 3'940.– Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificato A »
 
Giovani / studenti / lavori estivi
Cantoni Condizioni Salario Osservazioni
Ginevra meno di 18 anni CHF 3'238.– Vacanze incluse
  dai 18 anni CHF 3'351.– Vacanze incluse
  dai 19 anni CHF 3'447.– Vacanze incluse
Neuchâtel 15 / 16 anni CHF 2’625.– Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.–)
  17 anni CHF 2'815.– Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.–)
  dai 18 anni CHF 3'375.– Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.–)

Cantone di Neuchâtel 

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 /ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 /ora. 
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). 
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo.
Sono esclusi dal salario minimo legale i giovani d'età inferiore ai 18 anni, gli apprendisti e i tirocinanti nell'ambito della formazione scolastica o professionale prevista dalla legislazione cantonale o federale. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articoli 17.2; salari minimi 2019; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève

Categorie salariali
8956
I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:
– dipendenti non qualificati.
– dipendenti qualificati.

Articolo 17.2
Categorie salariali
9369
I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:
– dipendenti non qualificati.
– dipendenti qualificati.

Articolo 17.2
Categorie salariali
9455
I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:
– dipendenti non qualificati.
– dipendenti qualificati.

Articolo 17.2
Categorie salariali
10006
I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:
– dipendenti non qualificati.
– dipendenti qualificati.

Articolo 17.2
Categorie salariali
10893
I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:
– dipendenti non qualificati.
– dipendenti qualificati.

Articolo 17.2
Categorie salariali
10906
I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:
– dipendenti non qualificati.
– dipendenti qualificati.

Articolo 17.2
Categorie salariali
10965
I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:
– dipendenti non qualificati.
– dipendenti qualificati.

Articolo 17.2
Categorie salariali
11097
I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:
– dipendenti non qualificati.
– dipendenti qualificati.

Articolo 17.2
Categorie salariali
11266

I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:

  • dipendenti non qualificati.
  • dipendenti qualificati.

Articolo 17.2

Aumento salariale
8956
2019:
L'accordo prevede una compensazione completa per l'aumento dei prezzi, secondo le due modalità di aumento applicate nel settore: o CHF +65.--/mese per tutti o +1.2% per i salari che vanno da CHF 4'351.-- a CHF 6'527.-- Per tutti i salari inferiori e superiori a questa fascia, l'indennità è di CHF 52.-- rispettivamente CHF 78.--.

Per informazione:
Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2; accordo 2019
Aumento salariale
9369
2019:
L'accordo prevede una compensazione completa per l'aumento dei prezzi, secondo le due modalità di aumento applicate nel settore: o CHF +65.--/mese per tutti o +1.2% per i salari che vanno da CHF 4'351.-- a CHF 6'527.-- Per tutti i salari inferiori e superiori a questa fascia, l'indennità è di CHF 52.-- rispettivamente CHF 78.--.

Per informazione:
Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2; accordo 2019
Aumento salariale
9455
2019:
L'accordo prevede una compensazione completa per l'aumento dei prezzi, secondo le due modalità di aumento applicate nel settore: o CHF +65.--/mese per tutti o +1.2% per i salari che vanno da CHF 4'351.-- a CHF 6'527.-- Per tutti i salari inferiori e superiori a questa fascia, l'indennità è di CHF 52.-- rispettivamente CHF 78.--.

Per informazione:
Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2; accordo 2019
Aumento salariale
10006
2019:
L'accordo prevede una compensazione completa per l'aumento dei prezzi, secondo le due modalità di aumento applicate nel settore: o CHF +65.--/mese per tutti o +1.2% per i salari che vanno da CHF 4'351.-- a CHF 6'527.-- Per tutti i salari inferiori e superiori a questa fascia, l'indennità è di CHF 52.-- rispettivamente CHF 78.--.

Per informazione:
Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2; accordo 2019
Aumento salariale
10893
2019:
L'accordo prevede una compensazione completa per l'aumento dei prezzi, secondo le due modalità di aumento applicate nel settore: o CHF +65.--/mese per tutti o +1.2% per i salari che vanno da CHF 4'351.-- a CHF 6'527.-- Per tutti i salari inferiori e superiori a questa fascia, l'indennità è di CHF 52.-- rispettivamente CHF 78.--.

Per informazione:
Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2; accordo 2019
Aumento salariale
10906
2019:
L'accordo prevede una compensazione completa per l'aumento dei prezzi, secondo le due modalità di aumento applicate nel settore: o CHF +65.--/mese per tutti o +1.2% per i salari che vanno da CHF 4'351.-- a CHF 6'527.-- Per tutti i salari inferiori e superiori a questa fascia, l'indennità è di CHF 52.-- rispettivamente CHF 78.--.

Per informazione:
Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2; accordo 2019
Aumento salariale
10965
2019:
L'accordo prevede una compensazione completa per l'aumento dei prezzi, secondo le due modalità di aumento applicate nel settore: o CHF +65.--/mese per tutti o +1.2% per i salari che vanno da CHF 4'351.-- a CHF 6'527.-- Per tutti i salari inferiori e superiori a questa fascia, l'indennità è di CHF 52.-- rispettivamente CHF 78.--.

Per informazione:
Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2; accordo 2019
Aumento salariale
11097
2019:
L'accordo prevede una compensazione completa per l'aumento dei prezzi, secondo le due modalità di aumento applicate nel settore: o CHF +65.--/mese per tutti o +1.2% per i salari che vanno da CHF 4'351.-- a CHF 6'527.-- Per tutti i salari inferiori e superiori a questa fascia, l'indennità è di CHF 52.-- rispettivamente CHF 78.--.
 
Per informazione:
Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2; accordo 2019
Aumento salariale
11266
2019

L'accordo prevede una compensazione completa per l'aumento dei prezzi, secondo le due modalità di aumento applicate nel settore: o CHF +65.–/mese per tutti o +1.2% per i salari che vanno da CHF 4'351.– a CHF 6'527.– Per tutti i salari inferiori e superiori a questa fascia, l'indennità è di CHF 52.– rispettivamente CHF 78.–.

Per informazione

Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2; accordo 2019

Tredicesima mensilità
8956
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Tredicesima mensilità
9369
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Tredicesima mensilità
9455
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Tredicesima mensilità
10006
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Tredicesima mensilità
10893
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Tredicesima mensilità
10906
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Tredicesima mensilità
10965
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Tredicesima mensilità
11097
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Tredicesima mensilità
11266

I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
8956
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9369
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9455
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
10006
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
10893
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
10906
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
10965
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
11097
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Premio per anzianità di servizio
8956
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Premio per anzianità di servizio
9369
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Premio per anzianità di servizio
9455
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Premio per anzianità di servizio
10006
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Premio per anzianità di servizio
10893
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Premio per anzianità di servizio
10906
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Premio per anzianità di servizio
10965
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Premio per anzianità di servizio
11097
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1
Assegni per i figli
8956
Tipo degli assegniMontante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero)CHF 200.-- mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionaleCHF 250.-- mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionaleCHF 82.50 il mese
Assegni di nascitaCHF 1'000.--

Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20
Assegni per i figli
9369
Tipo degli assegniMontante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero)CHF 200.-- mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionaleCHF 250.-- mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionaleCHF 82.50 il mese
Assegni di nascitaCHF 1'000.--

Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20
Assegni per i figli
9455
Tipo degli assegniMontante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero)CHF 200.-- mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionaleCHF 250.-- mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionaleCHF 82.50 il mese
Assegni di nascitaCHF 1'000.--

Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20
Assegni per i figli
10006
Tipo degli assegniMontante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero)CHF 200.-- mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionaleCHF 250.-- mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionaleCHF 82.50 il mese
Assegni di nascitaCHF 1'000.--

Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20
Assegni per i figli
10893
Tipo degli assegniMontante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero)CHF 200.-- mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionaleCHF 250.-- mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionaleCHF 82.50 il mese
Assegni di nascitaCHF 1'000.--

Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20
Assegni per i figli
10906
Tipo degli assegniMontante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero)CHF 200.-- mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionaleCHF 250.-- mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionaleCHF 82.50 il mese
Assegni di nascitaCHF 1'000.--

Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20
Assegni per i figli
10965
Tipo degli assegniMontante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero)CHF 200.-- mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionaleCHF 250.-- mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionaleCHF 82.50 il mese
Assegni di nascitaCHF 1'000.--

Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20
Assegni per i figli
11097
Tipo degli assegniMontante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero)CHF 200.-- mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionaleCHF 250.-- mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionaleCHF 82.50 il mese
Assegni di nascitaCHF 1'000.--

Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20
Assegni per i figli
11266
Tipo degli assegni Montante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero) CHF 200.– mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionale CHF 250.– mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionale CHF 82.50 il mese
Assegni di nascita CHF 1'000.–


Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
8956
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere
oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9369
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere
oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9455
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere
oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10006
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere
oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10893
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere
oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10906
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere
oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10965
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere
oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11097
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere
oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11266

Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4

Lavoro a turni
8956
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro a turni
9369
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro a turni
9455
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro a turni
10006
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro a turni
10893
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro a turni
10906
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro a turni
10965
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro a turni
11097
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Lavoro a turni
11266

Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4

Servizio di picchetto
8956
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Servizio di picchetto
9369
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Servizio di picchetto
9455
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Servizio di picchetto
10006
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Servizio di picchetto
10893
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Servizio di picchetto
10906
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Servizio di picchetto
10965
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Servizio di picchetto
11097
Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4
Servizio di picchetto
11266

Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4

Orario di lavoro
8956
La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1
Orario di lavoro
9369
La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1
Orario di lavoro
9455
La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1
Orario di lavoro
10006
La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1
Orario di lavoro
10893
La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1
Orario di lavoro
10906
La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1
Orario di lavoro
10965
La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1
Orario di lavoro
11097
La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1
Orario di lavoro
11266

La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1

Lavoro straordinario / ore supplementari
8956
Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Lavoro straordinario / ore supplementari
9369
Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Lavoro straordinario / ore supplementari
9455
Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Lavoro straordinario / ore supplementari
10006
Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Lavoro straordinario / ore supplementari
10893
Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Lavoro straordinario / ore supplementari
10906
Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Lavoro straordinario / ore supplementari
10965
Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Lavoro straordinario / ore supplementari
11097
Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Lavoro straordinario / ore supplementari
11266

Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se

  • compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
  • retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3

Vacanze
8956
Categoria d'etàsettimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'etàalmeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'etàalmeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'etàalmeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'etàalmeno 6 settimane

Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
– sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
– sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3
Vacanze
9369
Categoria d'etàsettimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'etàalmeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'etàalmeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'etàalmeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'etàalmeno 6 settimane

Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
– sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
– sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3
Vacanze
9455
Categoria d'etàsettimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'etàalmeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'etàalmeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'etàalmeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'etàalmeno 6 settimane

Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
– sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
– sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3
Vacanze
10006
Categoria d'etàsettimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'etàalmeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'etàalmeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'etàalmeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'etàalmeno 6 settimane

Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
– sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
– sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3
Vacanze
10893
Categoria d'etàsettimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'etàalmeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'etàalmeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'etàalmeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'etàalmeno 6 settimane

Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
– sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
– sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3
Vacanze
10906
Categoria d'etàsettimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'etàalmeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'etàalmeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'etàalmeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'etàalmeno 6 settimane

Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
– sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
– sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3
Vacanze
10965
Categoria d'etàsettimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'etàalmeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'etàalmeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'etàalmeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'etàalmeno 6 settimane

Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
– sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
– sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3
Vacanze
11097
Categoria d'etàsettimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'etàalmeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'etàalmeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'etàalmeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'etàalmeno 6 settimane

Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
– sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
– sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3
Vacanze
11266
Categoria d'età settimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'età almeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'età almeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'età almeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'età almeno 6 settimane


Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:

  • sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
  • sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.

Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
8956
Assenze giustificatecongedi retribuiti
Matrimonio del dipendente2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitorifino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendentefino a 3 giorni
in caso contrariofino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domesticafino a 3 giorni

Articoli 23.2.1 e 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9369
Assenze giustificatecongedi retribuiti
Matrimonio del dipendente2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitorifino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendentefino a 3 giorni
in caso contrariofino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domesticafino a 3 giorni

Articoli 23.2.1 e 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9455
Assenze giustificatecongedi retribuiti
Matrimonio del dipendente2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitorifino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendentefino a 3 giorni
in caso contrariofino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domesticafino a 3 giorni

Articoli 23.2.1 e 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10006
Assenze giustificatecongedi retribuiti
Matrimonio del dipendente2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitorifino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendentefino a 3 giorni
in caso contrariofino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domesticafino a 3 giorni

Articoli 23.2.1 e 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10893
Assenze giustificatecongedi retribuiti
Matrimonio del dipendente2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitorifino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendentefino a 3 giorni
in caso contrariofino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domesticafino a 3 giorni

Articoli 23.2.1 e 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10906
Assenze giustificatecongedi retribuiti
Matrimonio del dipendente2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitorifino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendentefino a 3 giorni
in caso contrariofino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domesticafino a 3 giorni

Articoli 23.2.1 e 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10965
Assenze giustificatecongedi retribuiti
Matrimonio del dipendente2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitorifino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendentefino a 3 giorni
in caso contrariofino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domesticafino a 3 giorni

Articoli 23.2.1 e 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11097
Assenze giustificatecongedi retribuiti
Matrimonio del dipendente2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitorifino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendentefino a 3 giorni
in caso contrariofino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domesticafino a 3 giorni

Articoli 23.2.1 e 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11266
Assenze giustificate congedi retribuiti
Matrimonio del dipendente 2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitori fino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella:  
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendente fino a 3 giorni
in caso contrario fino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro 1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi  
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento 0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso 1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domestica fino a 3 giorni


Articoli 23.2.1 e 25

Giorni festivi retribuiti
8956
I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
9369
I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
9455
I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
10006
I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
10893
I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
10906
I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
10965
I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
11097
I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
11266

I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.

Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.

I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.

I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16

Congedo di formazione
8956
- Congedo di formazione : fino a 3 giorni annui; per i dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale.
- Congedi di formazione in legislazione sociale : fino a 5 giorni annui; per i dipendenti c
Congedo di formazione
9369
- Congedo di formazione : fino a 3 giorni annui; per i dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale.
- Congedi di formazione in legislazione sociale : fino a 5 giorni annui; per i dipendenti c
Congedo di formazione
9455
- Congedo di formazione : fino a 3 giorni annui; per i dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale.
- Congedi di formazione in legislazione sociale : fino a 5 giorni annui; per i dipendenti c
Congedo di formazione
10006
- Congedo di formazione : fino a 3 giorni annui; per i dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale.
- Congedi di formazione in legislazione sociale : fino a 5 giorni annui; per i dipendenti c
Congedo di formazione
10893
- Congedo di formazione : fino a 3 giorni annui; per i dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale.
- Congedi di formazione in legislazione sociale : fino a 5 giorni annui; per i dipendenti c
Congedo di formazione
10906
- Congedo di formazione : fino a 3 giorni annui; per i dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale.
- Congedi di formazione in legislazione sociale : fino a 5 giorni annui; per i dipendenti c
Congedo di formazione
10965
- Congedo di formazione : fino a 3 giorni annui; per i dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale.
- Congedi di formazione in legislazione sociale : fino a 5 giorni annui; per i dipendenti c
Congedo di formazione
11097
- Congedo di formazione : fino a 3 giorni annui; per i dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale.
- Congedi di formazione in legislazione sociale : fino a 5 giorni annui; per i dipendenti c
Congedo di formazione
11266
  • Congedo di formazione : fino a 3 giorni annui; per i dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale.
  • Congedi di formazione in legislazione sociale : fino a 5 giorni annui; per i dipendenti c
Malattia
8956
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Malattia
9369
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Malattia
9455
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Malattia
10006
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Malattia
10893
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Malattia
10906
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

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Malattia
10965
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Malattia
11097
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

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Malattia
11266

100% del salario durante:

Anni di servizio periodo
Nel primo anno di servizio 1 mese
Dopo un anno di servizio 2 mesi
Dopo tre anni di servizio 3 mesi
Dopo otto anni di servizio 4 mesi
Dopo dieci anni di servizio 5 mesi
Dopo venti anni di servizio 6 mesi


nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia

Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.– mensili.

La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.

I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.– mensili.

Articoli 21 e 22.3

Infortunio
8956
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
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Infortunio
9369
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
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Dopo otto anni di servizio4 mesi
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nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
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Infortunio
9455
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
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Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
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Infortunio
10006
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
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Infortunio
10893
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
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nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Infortunio
10906
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Infortunio
10965
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Infortunio
11097
100% del salario durante:
Anni di servizioperiodo
Nel primo anno di servizio1 mese
Dopo un anno di servizio2 mesi
Dopo tre anni di servizio3 mesi
Dopo otto anni di servizio4 mesi
Dopo dieci anni di servizio5 mesi
Dopo venti anni di servizio6 mesi
nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia:
Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.-– mensili.
La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.
I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.-– mensili.

Articoli 21 e 22.3
Infortunio
11266

100% del salario durante:

Anni di servizio periodo
Nel primo anno di servizio 1 mese
Dopo un anno di servizio 2 mesi
Dopo tre anni di servizio 3 mesi
Dopo otto anni di servizio 4 mesi
Dopo dieci anni di servizio 5 mesi
Dopo venti anni di servizio 6 mesi


nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia

Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.– mensili.

La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.

I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.– mensili.

Articoli 21 e 22.3

Congedo maternità / paternità / parentale
8956
Congedo di maternità: 100% del salario,
– o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
– o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.

Congedo di nascita per i padri:
– nascita del primo figlio : 5 giorni
– a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.
Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione: 10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo: 3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2
Congedo maternità / paternità / parentale
9369
Congedo di maternità: 100% del salario,
– o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
– o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.

Congedo di nascita per i padri:
– nascita del primo figlio : 5 giorni
– a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.
Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione: 10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo: 3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2
Congedo maternità / paternità / parentale
9455
Congedo di maternità: 100% del salario,
– o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
– o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.

Congedo di nascita per i padri:
– nascita del primo figlio : 5 giorni
– a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.
Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione: 10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo: 3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2
Congedo maternità / paternità / parentale
10006
Congedo di maternità: 100% del salario,
– o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
– o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.

Congedo di nascita per i padri:
– nascita del primo figlio : 5 giorni
– a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.
Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione: 10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo: 3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2
Congedo maternità / paternità / parentale
10893
Congedo di maternità: 100% del salario,
– o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
– o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.

Congedo di nascita per i padri:
– nascita del primo figlio : 5 giorni
– a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.
Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione: 10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo: 3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2
Congedo maternità / paternità / parentale
10906
Congedo di maternità: 100% del salario,
– o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
– o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.

Congedo di nascita per i padri:
– nascita del primo figlio : 5 giorni
– a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.
Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione: 10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo: 3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2
Congedo maternità / paternità / parentale
10965
Congedo di maternità: 100% del salario,
– o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
– o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.

Congedo di nascita per i padri:
– nascita del primo figlio : 5 giorni
– a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.
Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione: 10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo: 3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2
Congedo maternità / paternità / parentale
11097
Congedo di maternità: 100% del salario,
– o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
– o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.

Congedo di nascita per i padri:
– nascita del primo figlio : 5 giorni
– a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.
Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione: 10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo: 3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2
Congedo maternità / paternità / parentale
11266
Congedo di maternità

100% del salario,

  • o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
  • o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.
Congedo di nascita per i padri
  • nascita del primo figlio : 5 giorni
  • a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.

Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione

10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo

3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2

Servizio militare / civile / di protezione civile
8956
ServizioIndennità
Scuola reclute:
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario
Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24
Servizio militare / civile / di protezione civile
9369
ServizioIndennità
Scuola reclute:
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario
Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24
Servizio militare / civile / di protezione civile
9455
ServizioIndennità
Scuola reclute:
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario
Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24
Servizio militare / civile / di protezione civile
10006
ServizioIndennità
Scuola reclute:
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario
Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24
Servizio militare / civile / di protezione civile
10893
ServizioIndennità
Scuola reclute:
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario
Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24
Servizio militare / civile / di protezione civile
10906
ServizioIndennità
Scuola reclute:
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario
Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24
Servizio militare / civile / di protezione civile
10965
ServizioIndennità
Scuola reclute:
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario
Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24
Servizio militare / civile / di protezione civile
11097
ServizioIndennità
Scuola reclute:
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario
Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24
Servizio militare / civile / di protezione civile
11266
Servizio Indennità
Scuola reclute:  
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:  
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:  
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario


Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24

Regolamentazioni in materia di pensionamento
8956
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9369
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9455
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
10006
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
10893
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
10906
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
10965
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
11097
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
11266
Pensionamento modulare

Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:

  • dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
  • dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.

Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato

Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:

  • dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
  • dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.

Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.

L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28

Pensionamento anticipato
8956
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Pensionamento anticipato
9369
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Pensionamento anticipato
9455
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Pensionamento anticipato
10006
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Pensionamento anticipato
10893
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Pensionamento anticipato
10906
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Pensionamento anticipato
10965
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Pensionamento anticipato
11097
Pensionamento modulare:
Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:
– dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.
Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato:
Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:
– dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
– dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.
Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28
Pensionamento anticipato
11266
Pensionamento modulare

Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:

  • dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
  • dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.

Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato

Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:

  • dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
  • dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.

Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.

L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.– per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
8956
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique):
Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–-, di cui CHF 4’828’000.–- destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.-– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9369
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique):
Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–-, di cui CHF 4’828’000.–- destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.-– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9455
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique):
Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–-, di cui CHF 4’828’000.–- destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.-– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10006
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique):
Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–-, di cui CHF 4’828’000.–- destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.-– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10893
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique):
Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–-, di cui CHF 4’828’000.–- destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.-– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10906
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique):
Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–-, di cui CHF 4’828’000.–- destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.-– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10965
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique):
Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–-, di cui CHF 4’828’000.–- destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.-– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11097
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique):
Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–-, di cui CHF 4’828’000.–- destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.-– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11266
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique)

Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–, di cui CHF 4’828’000.– destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3

Disposizioni antidiscriminazione
8956
Integrazione dei disabili:
Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione
del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5
Disposizioni antidiscriminazione
9369
Integrazione dei disabili:
Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione
del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5
Disposizioni antidiscriminazione
9455
Integrazione dei disabili:
Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione
del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5
Disposizioni antidiscriminazione
10006
Integrazione dei disabili:
Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione
del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5
Disposizioni antidiscriminazione
10893
Integrazione dei disabili:
Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione
del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5
Disposizioni antidiscriminazione
10906
Integrazione dei disabili:
Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione
del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5
Disposizioni antidiscriminazione
10965
Integrazione dei disabili:
Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione
del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5
Disposizioni antidiscriminazione
11097
Integrazione dei disabili:
Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione
del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5
Disposizioni antidiscriminazione
11266
Integrazione dei disabili

Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5

Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
8956
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
9369
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
9455
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
10006
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
10893
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
10906
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
10965
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
11097
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
11266
Parità nei rapporti di lavoro

Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.

Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.

Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.

Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Articolo 8

Molestie sessuali
8956
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Molestie sessuali
9369
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Molestie sessuali
9455
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Molestie sessuali
10006
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Molestie sessuali
10893
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Molestie sessuali
10906
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Molestie sessuali
10965
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Molestie sessuali
11097
Parità nei rapporti di lavoro:
Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.
Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.
Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.
Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Molestie sessuali:
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articoli 8 e 9.2
Molestie sessuali
11266
Molestie sessuali

Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articolo 9.2

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
8956
L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali:
Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9369
L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali:
Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9455
L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali:
Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10006
L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali:
Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10893
L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali:
Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10906
L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali:
Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10965
L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali:
Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11097
L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali:
Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11266

L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali:

Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2

Apprendisti
8956
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Apprendisti
9369
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Apprendisti
9455
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Apprendisti
10006
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Apprendisti
10893
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Apprendisti
10906
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Apprendisti
10965
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Apprendisti
11097
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Apprendisti
11266
Subordinazione CCL

Gli apprendisti non sono sottoposti a questo CCL. Ma l'applicazione delle disposizione del CCL su: le vacanze, il servizio militare, la malattia e infortunio, la protezione della maternità e della famiglia è obbligatoria. Si raccomanda di applicare un statuto particolare agli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti
Anno Salario: % del salario mensile mediano orologiero
1° anno 10-15%
2° anno 15-20%
3° anno 20-25%
4° anno 25-30%

Vacanze
Chi Vacanze
Apprendisti, 1° anno 7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno 6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita 1 settimana


Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:

  • le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
  • il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO

Giovani dipendenti
8956
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Giovani dipendenti
9369
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Giovani dipendenti
9455
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Giovani dipendenti
10006
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Giovani dipendenti
10893
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Giovani dipendenti
10906
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Giovani dipendenti
10965
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Giovani dipendenti
11097
Subordinazione CCT:
Gli apprendisti non sono sottoposti al questo CCT. Ma l'applicazione delle disposizione del CCT su: le vacanze, il servizio militare, malattia e infortunio e la protezione della maternità e della famiglia obbligatoria, È raccomandato d'applicare un statuto particolare per gli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti:
AnnoSalario: % del salario mensile mediano orologiera
1° anno10-15%
2° anno15-20%
3° anno20-25%
4° anno25-30%

Vacanze:
ChiVacanze
Apprendisti, 1° anno7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno6 settimane
Sino al compimento del 17° anno d’età7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita1 settimana

Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:
– le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
– il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO
Giovani dipendenti
11266

Vacanze
Chi Vacanze
Sino al compimento del 17° anno d’età 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita 1 settimana


Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:

  • le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
  • il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO

Termini di disdetta
8956
Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizioTermine della disdetta
1° anno1 mese
A partire del 2° anno2 mesi
A partire del 10° anno3 mesi

Articolo 7.2
Termini di disdetta
9369
Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizioTermine della disdetta
1° anno1 mese
A partire del 2° anno2 mesi
A partire del 10° anno3 mesi

Articolo 7.2
Termini di disdetta
9455
Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizioTermine della disdetta
1° anno1 mese
A partire del 2° anno2 mesi
A partire del 10° anno3 mesi

Articolo 7.2
Termini di disdetta
10006
Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizioTermine della disdetta
1° anno1 mese
A partire del 2° anno2 mesi
A partire del 10° anno3 mesi

Articolo 7.2
Termini di disdetta
10893
Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizioTermine della disdetta
1° anno1 mese
A partire del 2° anno2 mesi
A partire del 10° anno3 mesi

Articolo 7.2
Termini di disdetta
10906
Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizioTermine della disdetta
1° anno1 mese
A partire del 2° anno2 mesi
A partire del 10° anno3 mesi

Articolo 7.2
Termini di disdetta
10965
Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizioTermine della disdetta
1° anno1 mese
A partire del 2° anno2 mesi
A partire del 10° anno3 mesi

Articolo 7.2
Termini di disdetta
11097
Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizioTermine della disdetta
1° anno1 mese
A partire del 2° anno2 mesi
A partire del 10° anno3 mesi

Articolo 7.2
Termini di disdetta
11266

Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizio Termine della disdetta
1° anno 1 mese
A partire del 2° anno 2 mesi
A partire del 10° anno 3 mesi


Articolo 7.2

Protezione contro il licenziamento
8956
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:
- nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
- nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
- nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
- nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2
Protezione contro il licenziamento
9369
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:
- nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
- nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
- nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
- nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2
Protezione contro il licenziamento
9455
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:
- nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
- nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
- nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
- nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2
Protezione contro il licenziamento
10006
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:
- nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
- nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
- nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
- nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2
Protezione contro il licenziamento
10893
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:
- nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
- nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
- nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
- nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2
Protezione contro il licenziamento
10906
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:
- nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
- nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
- nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
- nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2
Protezione contro il licenziamento
10965
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:
- nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
- nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
- nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
- nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2
Protezione contro il licenziamento
11097
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:
- nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
- nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
- nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
- nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2
Protezione contro il licenziamento
11266

Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:

  • nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
  • nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
  • nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
  • nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2

Rappresentanza dei lavoratori
8956
Sindacato Unia

Informazione:
Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").
Rappresentanza dei lavoratori
9369
Sindacato Unia

Informazione:
Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").
Rappresentanza dei lavoratori
9455
Sindacato Unia

Informazione:
Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").
Rappresentanza dei lavoratori
10006
Sindacato Unia

Informazione:
Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").
Rappresentanza dei lavoratori
10893
Sindacato Unia

Informazione:
Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").
Rappresentanza dei lavoratori
10906
Sindacato Unia

Informazione:
Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").
Rappresentanza dei lavoratori
10965
Sindacato Unia

Informazione:
Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").
Rappresentanza dei lavoratori
11097
Sindacato Unia

Informazione:
Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").
Rappresentanza dei lavoratori
11266

Sindacato Unia

Informazione

Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").

Rappresentanza dei datori di lavoro
8956
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
9369
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
9455
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
10006
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
10893
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
10906
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
10965
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
11097
Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
11266

Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera

Fondo paritetico
8956
Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):
- La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
- Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3
Fondo paritetico
9369
Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):
- La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
- Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3
Fondo paritetico
9455
Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):
- La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
- Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3
Fondo paritetico
10006
Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):
- La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
- Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3
Fondo paritetico
10893
Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):
- La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
- Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3
Fondo paritetico
10906
Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):
- La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
- Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3
Fondo paritetico
10965
Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):
- La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
- Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3
Fondo paritetico
11097
Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):
- La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
- Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3
Fondo paritetico
11266

Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):

  • La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
  • Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3

Compiti organi paritetici
8956
Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:
- le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
- qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9
Compiti organi paritetici
9369
Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:
- le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
- qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9
Compiti organi paritetici
9455
Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:
- le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
- qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9
Compiti organi paritetici
10006
Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:
- le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
- qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9
Compiti organi paritetici
10893
Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:
- le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
- qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9
Compiti organi paritetici
10906
Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:
- le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
- qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9
Compiti organi paritetici
10965
Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:
- le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
- qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9
Compiti organi paritetici
11097
Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:
- le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
- qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9
Compiti organi paritetici
11266

Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:

  • le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
  • qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
8956
Le infrazioni commesse contro il presente contratto:
- da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili
di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.-- e massima di
CHF 10’000.-– per ciascuna azienda.
- da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.-- a CHF 500.-- per ciascun dipendente fino ad un massimo di
CHF 10’000.-- per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9369
Le infrazioni commesse contro il presente contratto:
- da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili
di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.-- e massima di
CHF 10’000.-– per ciascuna azienda.
- da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.-- a CHF 500.-- per ciascun dipendente fino ad un massimo di
CHF 10’000.-- per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9455
Le infrazioni commesse contro il presente contratto:
- da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili
di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.-- e massima di
CHF 10’000.-– per ciascuna azienda.
- da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.-- a CHF 500.-- per ciascun dipendente fino ad un massimo di
CHF 10’000.-- per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10006
Le infrazioni commesse contro il presente contratto:
- da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili
di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.-- e massima di
CHF 10’000.-– per ciascuna azienda.
- da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.-- a CHF 500.-- per ciascun dipendente fino ad un massimo di
CHF 10’000.-- per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10893
Le infrazioni commesse contro il presente contratto:
- da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili
di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.-- e massima di
CHF 10’000.-– per ciascuna azienda.
- da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.-- a CHF 500.-- per ciascun dipendente fino ad un massimo di
CHF 10’000.-- per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10906
Le infrazioni commesse contro il presente contratto:
- da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili
di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.-- e massima di
CHF 10’000.-– per ciascuna azienda.
- da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.-- a CHF 500.-- per ciascun dipendente fino ad un massimo di
CHF 10’000.-- per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10965
Le infrazioni commesse contro il presente contratto:
- da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili
di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.-- e massima di
CHF 10’000.-– per ciascuna azienda.
- da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.-- a CHF 500.-- per ciascun dipendente fino ad un massimo di
CHF 10’000.-- per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11097
Le infrazioni commesse contro il presente contratto:
- da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili
di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.-- e massima di
CHF 10’000.-– per ciascuna azienda.
- da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.-- a CHF 500.-- per ciascun dipendente fino ad un massimo di
CHF 10’000.-- per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11266

Le infrazioni commesse contro il presente contratto:

  •  da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.– e massima di CHF 10’000.– per ciascuna azienda.
  • da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.– a CHF 500.– per ciascun dipendente fino ad un massimo di CHF 10’000.– per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19

Congedo per partecipare alle attività sindacali
8956
Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.
Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).
I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9369
Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.
Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).
I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9455
Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.
Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).
I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10006
Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.
Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).
I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10893
Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.
Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).
I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10906
Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.
Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).
I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10965
Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.
Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).
I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11097
Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.
Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).
I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11266

Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.

Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).

I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5

Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
8956
Commissione del personale:
In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
9369
Commissione del personale:
In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
9455
Commissione del personale:
In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10006
Commissione del personale:
In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10893
Commissione del personale:
In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10906
Commissione del personale:
In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10965
Commissione del personale:
In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11097
Commissione del personale:
In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11266
Commissione del personale

In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3

Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
8956
Commissione del personale:
I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale:
I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione:
La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
9369
Commissione del personale:
I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale:
I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione:
La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
9455
Commissione del personale:
I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale:
I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione:
La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
10006
Commissione del personale:
I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale:
I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione:
La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
10893
Commissione del personale:
I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale:
I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione:
La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
10906
Commissione del personale:
I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale:
I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione:
La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
10965
Commissione del personale:
I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale:
I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione:
La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
11097
Commissione del personale:
I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale:
I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione:
La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
11266
Commissione del personale

I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale

I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione

La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4

Piani sociali
8956
In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.
Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.
Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4
Piani sociali
9369
In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.
Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.
Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4
Piani sociali
9455
In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.
Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.
Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4
Piani sociali
10006
In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.
Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.
Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4
Piani sociali
10893
In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.
Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.
Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4
Piani sociali
10906
In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.
Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.
Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4
Piani sociali
10965
In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.
Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.
Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4
Piani sociali
11097
In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.
Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.
Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4
Piani sociali
11266

In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.

Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.

Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4

Procedure di conciliazione e arbitrato
8956
Grado
1° gradoSegretari padronale e segretari Unia interessati
2° gradoMediatori regionale competente
3° gradoTribunale arbitrale

Articoli 1.9 a 1.14
Procedure di conciliazione e arbitrato
9369
Grado
1° gradoSegretari padronale e segretari Unia interessati
2° gradoMediatori regionale competente
3° gradoTribunale arbitrale

Articoli 1.9 a 1.14
Procedure di conciliazione e arbitrato
9455
Grado
1° gradoSegretari padronale e segretari Unia interessati
2° gradoMediatori regionale competente
3° gradoTribunale arbitrale

Articoli 1.9 a 1.14
Procedure di conciliazione e arbitrato
10006
Grado
1° gradoSegretari padronale e segretari Unia interessati
2° gradoMediatori regionale competente
3° gradoTribunale arbitrale

Articoli 1.9 a 1.14
Procedure di conciliazione e arbitrato
10893
Grado
1° gradoSegretari padronale e segretari Unia interessati
2° gradoMediatori regionale competente
3° gradoTribunale arbitrale

Articoli 1.9 a 1.14
Procedure di conciliazione e arbitrato
10906
Grado
1° gradoSegretari padronale e segretari Unia interessati
2° gradoMediatori regionale competente
3° gradoTribunale arbitrale

Articoli 1.9 a 1.14
Procedure di conciliazione e arbitrato
10965
Grado
1° gradoSegretari padronale e segretari Unia interessati
2° gradoMediatori regionale competente
3° gradoTribunale arbitrale

Articoli 1.9 a 1.14
Procedure di conciliazione e arbitrato
11097
Grado
1° gradoSegretari padronale e segretari Unia interessati
2° gradoMediatori regionale competente
3° gradoTribunale arbitrale

Articoli 1.9 a 1.14
Procedure di conciliazione e arbitrato
11266
Grado Istituzione competente
1° grado Segretari padronale e segretari Unia interessati
2° grado Mediatori regionale competente
3° grado Tribunale arbitrale


Articoli 1.9 a 1.14

Obbligo della pace
8956
Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati
dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3
Obbligo della pace
9369
Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati
dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3
Obbligo della pace
9455
Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati
dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3
Obbligo della pace
10006
Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati
dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3
Obbligo della pace
10893
Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati
dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3
Obbligo della pace
10906
Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati
dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3
Obbligo della pace
10965
Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati
dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3
Obbligo della pace
11097
Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati
dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3
Obbligo della pace
11266

Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3

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