CCNL per l'artigianato svizzero del metallo

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2020 fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2020 fino al 30.11.2021
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
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Campo d'applicazione geografico
9100
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.

Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
9135
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.

Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
10299
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.

Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
10757
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.

Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
10845
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.

Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
9100
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
9135
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10299
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10757
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10845
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione personale
9100
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.

Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
9135
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.

Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
10299
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.

Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
10757
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.

Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
10845
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.

Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9100
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.

Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9135
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.

Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10299
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.

Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10757
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.

Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10845
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.

Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9100
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9135
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10299
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10757
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10845
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9100
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9135
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10299
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10757
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10845
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.

Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.

Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9100
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.

In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.

Articolo 18.4 e 18.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9135
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.

In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.

Articolo 18.4 e 18.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10299
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.

In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.

Articolo 18.4 e 18.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10757
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.

In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.

Articolo 18.4 e 18.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10845
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.

In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.

Articolo 18.4 e 18.5
Informazioni organo paritetico
9100
Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
www.plkm.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni organo paritetico
9135
Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
www.plkm.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni organo paritetico
10299

Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
www.plkm.ch

Informazioni organo paritetico
10757

Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
www.plkm.ch

Informazioni organo paritetico
10845

Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
www.plkm.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9100
Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
www.plkm.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9135
Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
www.plkm.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10299
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10757
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10845
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9100
Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
www.plkm.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9135
Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
www.plkm.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Salari / salari minimi
9100
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) Salario orario Salario mensile Salario annuale
Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1):
1o e 2o anno CHF 23.55 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 26.65 CHF 4'640.-- CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1):
1o e 2o anno CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2):
1o e 2o anno CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2):
1o e 2o anno CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
1o e 2o anno CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3o e 4o anno CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5o e 6o anno CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7o e 8o anno CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dal‘9o anno CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.

Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Salari / salari minimi
9135
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) Salario orario Salario mensile Salario annuale
Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1):
1o e 2o anno CHF 23.55 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 26.65 CHF 4'640.-- CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1):
1o e 2o anno CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2):
1o e 2o anno CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2):
1o e 2o anno CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
1o e 2o anno CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3o e 4o anno CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5o e 6o anno CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7o e 8o anno CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dal‘9o anno CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.

Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Salari / salari minimi
10299
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) Salario orario Salario mensile Salario annuale
Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1):
1o e 2o anno CHF 23.55 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 26.65 CHF 4'640.-- CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1):
1o e 2o anno CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2):
1o e 2o anno CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2):
1o e 2o anno CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
1o e 2o anno CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3o e 4o anno CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5o e 6o anno CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7o e 8o anno CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dal‘9o anno CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.

Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Salari / salari minimi
10757
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) Salario orario Salario mensile Salario annuale
Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1):
1o e 2o anno CHF 23.55 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 26.65 CHF 4'640.-- CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1):
1o e 2o anno CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2):
1o e 2o anno CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2):
1o e 2o anno CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
1o e 2o anno CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3o e 4o anno CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5o e 6o anno CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7o e 8o anno CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dal‘9o anno CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.

Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Salari / salari minimi
10845
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) Salario orario Salario mensile Salario annuale
Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1):
1o e 2o anno CHF 23.55 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 24.60 CHF 4'280.-- CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 25.65 CHF 4'460.-- CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 26.65 CHF 4'640.-- CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 27.70 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 28.75 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1):
1o e 2o anno CHF 22.45 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
3o e 4o anno CHF 23.45 CHF 4'280.--CHF 55'640.--
5o e 6o anno CHF 24.45 CHF 4'460.--CHF 57'980.--
7o e 8o anno CHF 25.40 CHF 4'640.--CHF 60'320.--
9o e 10o anno CHF 26.40 CHF 4'820.--CHF 62'660.--
dall‘11o anno CHF 27.40 CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2):
1o e 2o anno CHF 20.40 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 21.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 22.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 23.-- CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 23.85 CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2):
1o e 2o anno CHF 19.45 CHF 3'550.--CHF 46'150.--
3o e 4o anno CHF 20.25 CHF 3'700.--CHF 48'100.--
5o e 6o anno CHF 21.10 CHF 3'850.--CHF 50'050.--
7o e 8o anno CHF 21.90 CHF 4'000.--CHF 52'000.--
dal‘9o anno CHF 22.75CHF 4'150.--CHF 53'950.--
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
1o e 2o anno CHF 20.70 CHF 3'600.--CHF 46'800.--
3o e 4o anno CHF 21.55 CHF 3'750.--CHF 48'750.--
5o e 6o anno CHF 22.40 CHF 3'900.--CHF 50'700.--
7o e 8o anno CHF 23.25 CHF 4'050.--CHF 52'650.--
dal‘9o anno CHF 24.15CHF 4'200.--CHF 54'600.--

(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.

Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Categorie salariali
9100
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie

Artikel 37.6
Categorie salariali
9135
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie

Artikel 37.6
Categorie salariali
10299
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie

Artikel 37.6
Categorie salariali
10757
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie

Artikel 37.6
Categorie salariali
10845
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie

Artikel 37.6
Aumento salariale
9100
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.

Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.




Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Aumento salariale
9135
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.

Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.




Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Aumento salariale
10299
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.

Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.




Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Aumento salariale
10757
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.

Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.




Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Aumento salariale
10845
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.

Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.




Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Tredicesima mensilità
9100
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)

Articolo 38
Tredicesima mensilità
9135
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)

Articolo 38
Tredicesima mensilità
10299
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)

Articolo 38
Tredicesima mensilità
10757
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)

Articolo 38
Tredicesima mensilità
10845
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)

Articolo 38
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9100
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)

Articolo 38
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9135
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)

Articolo 38
Premio per anzianità di servizio
9100
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)

Articolo 38
Premio per anzianità di servizio
9135
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)

Articolo 38
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9100
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:

OrarioIndennità
Domeniche/festivi00h00-24h00100%
Esposizioni/fiere la dornenica00h00-24h0050%
Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile23h00-06h0050%

In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.

Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9135
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:

OrarioIndennità
Domeniche/festivi00h00-24h00100%
Esposizioni/fiere la dornenica00h00-24h0050%
Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile23h00-06h0050%

In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.

Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10299
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:

OrarioIndennità
Domeniche/festivi00h00-24h00100%
Esposizioni/fiere la dornenica00h00-24h0050%
Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile23h00-06h0050%

In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.

Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10757
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:

OrarioIndennità
Domeniche/festivi00h00-24h00100%
Esposizioni/fiere la dornenica00h00-24h0050%
Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile23h00-06h0050%

In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.

Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10845
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:

OrarioIndennità
Domeniche/festivi00h00-24h00100%
Esposizioni/fiere la dornenica00h00-24h0050%
Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile23h00-06h0050%

In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.

Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro a turni
9100
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere
assegnato al servizio di picchetto.



Articolo 21.9; Appendice 13
Lavoro a turni
9135
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere
assegnato al servizio di picchetto.



Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
9100
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere
assegnato al servizio di picchetto.



Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
9135
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere
assegnato al servizio di picchetto.



Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
10299
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto.



Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
10757
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto.



Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
10845
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto.



Articolo 21.9; Appendice 13
Rimborso spese
9100
Tipo di spese Indennità
Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) CHF 15.--
Utilizzo del veicolo privato:
Auto CHF -.60/km
Moto >125 cm3 di cilindrata
Moto <125 cm3 di cilindrata

Articoli 42 e 43
Rimborso spese
9135
Tipo di spese Indennità
Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) CHF 15.--
Utilizzo del veicolo privato:
Auto CHF -.60/km
Moto >125 cm3 di cilindrata
Moto <125 cm3 di cilindrata

Articoli 42 e 43
Rimborso spese
10299
Tipo di spese Indennità
Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) CHF 15.--
Utilizzo del veicolo privato:  
Auto CHF --.60/km
Moto >125 cm3 di cilindrata CHF --.35/km
Moto <125 cm3 di cilindrata CHF --.30/km


Articoli 42 e 43

Rimborso spese
10757
Tipo di spese Indennità
Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) CHF 15.--
Utilizzo del veicolo privato:  
Auto CHF --.60/km
Moto >125 cm3 di cilindrata CHF --.35/km
Moto <125 cm3 di cilindrata CHF --.30/km


Articoli 42 e 43

Rimborso spese
10845
Tipo di spese Indennità
Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) CHF 15.--
Utilizzo del veicolo privato:  
Auto CHF --.60/km
Moto >125 cm3 di cilindrata CHF --.35/km
Moto <125 cm3 di cilindrata CHF --.30/km


Articoli 42 e 43

Altri supplementi
9100
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).

Articolo 44
Altri supplementi
9135
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).

Articolo 44
Altri supplementi
10299
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).

Articolo 44
Altri supplementi
10757
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).

Articolo 44
Altri supplementi
10845
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).

Articolo 44
Orario di lavoro
9100
ArtigianatoAl giorno (ore)Alla settimana (ore)Al mese (ore)All'anno (ore)
Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio8401742'086
Tecniche agricole, maniscalchi8.442182.52'190

Articolo 24
Orario di lavoro
9135
ArtigianatoAl giorno (ore)Alla settimana (ore)Al mese (ore)All'anno (ore)
Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio8401742'086
Tecniche agricole, maniscalchi8.442182.52'190

Articolo 24
Orario di lavoro
10299
ArtigianatoAl giorno (ore)Alla settimana (ore)Al mese (ore)All'anno (ore)
Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio8401742'086
Tecniche agricole, maniscalchi8.442182.52'190

Articolo 24
Orario di lavoro
10757
ArtigianatoAl giorno (ore)Alla settimana (ore)Al mese (ore)All'anno (ore)
Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio8401742'086
Tecniche agricole, maniscalchi8.442182.52'190

Articolo 24
Orario di lavoro
10845
ArtigianatoAl giorno (ore)Alla settimana (ore)Al mese (ore)All'anno (ore)
Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio8401742'086
Tecniche agricole, maniscalchi8.442182.52'190

Articolo 24
Lavoro straordinario / ore supplementari
9100
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.

Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
9135
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.

Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
10299
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.

Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
10757
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.

Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
10845
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.

Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Vacanze
9100
Giorni di vacanza:
Categoria di èta201420152016201720182019
dopo il compimento del 20° anno d’età222223232324
dopo il compimento del 50° anno d’età252525252525
dopo il compimento del 60° anno d’età303030303030

Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti la durata delle
vacanze è di 5 settimane.

Articoli 28
Vacanze
9135
Giorni di vacanza:
Categoria di èta201420152016201720182019
dopo il compimento del 20° anno d’età222223232324
dopo il compimento del 50° anno d’età252525252525
dopo il compimento del 60° anno d’età303030303030

Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti la durata delle
vacanze è di 5 settimane.

Articoli 28
Vacanze
10299
Giorni di vacanza:
Categoria di èta 2014 2015 2016 2017 2018 2019
dopo il compimento del 20° anno d’età 22 22 23 23 23 24
dopo il compimento del 50° anno d’età 25 25 25 25 25 25
dopo il compimento del 60° anno d’età 30 30 30 30 30 30



Articoli 28
Vacanze
10757
Giorni di vacanza:
Categoria di èta 2014 2015 2016 2017 2018 2019
dopo il compimento del 20° anno d’età 22 22 23 23 23 24
dopo il compimento del 50° anno d’età 25 25 25 25 25 25
dopo il compimento del 60° anno d’età 30 30 30 30 30 30



Articoli 28
Vacanze
10845
Giorni di vacanza:
Categoria di èta 2014 2015 2016 2017 2018 2019
dopo il compimento del 20° anno d’età 22 22 23 23 23 24
dopo il compimento del 50° anno d’età 25 25 25 25 25 25
dopo il compimento del 60° anno d’età 30 30 30 30 30 30



Articoli 28
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9100
Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore 3 giorni
Matrimonio di un figlio 1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) 1 giorno
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento 1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno 1 giorno
Cura dei propri famigliari malati fino a 3 giorni

Articolo 33
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9135
Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore 3 giorni
Matrimonio di un figlio 1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) 1 giorno
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento 1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno 1 giorno
Cura dei propri famigliari malati fino a 3 giorni

Articolo 33
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10299
Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore 3 giorni
Matrimonio di un figlio 1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) 1 giorno
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento 1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno 1 giorno
Cura dei propri famigliari malati fino a 3 giorni

Articolo 33
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10757
Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore 3 giorni
Matrimonio di un figlio 1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) 1 giorno
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento 1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno 1 giorno
Cura dei propri famigliari malati fino a 3 giorni

Articolo 33
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10845
Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore 3 giorni
Matrimonio di un figlio 1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) 1 giorno
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento 1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno 1 giorno
Cura dei propri famigliari malati fino a 3 giorni

Articolo 33
Giorni festivi retribuiti
9100
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.

Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
9135
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.

Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
10299
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.

Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
10757
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.

Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
10845
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.

Articolo 30
Congedo di formazione
9100
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno

Articoli 22.1 e 23.1
Congedo di formazione
9135
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno

Articoli 22.1 e 23.1
Congedo di formazione
10299
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno

Articoli 22.1 e 23.1
Congedo di formazione
10757
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno

Articoli 22.1 e 23.1
Congedo di formazione
10845
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno

Articoli 22.1 e 23.1
Malattia
9100
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%

Infortunio:

Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.

Articoli 48 - 53
Malattia
9135
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%

Infortunio:

Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.

Articoli 48 - 53
Malattia
10299
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%

Articoli 48 - 50
Malattia
10757
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%

Articoli 48 - 50
Malattia
10845
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%

Articoli 48 - 50
Infortunio
9100
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%

Infortunio:

Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.

Articoli 48 - 53
Infortunio
9135
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%

Infortunio:

Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.

Articoli 48 - 53
Infortunio
10299
Infortunio:

Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.

Articoli 50 - 53
Infortunio
10757
Infortunio:

Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.

Articoli 50 - 53
Infortunio
10845
Infortunio:

Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.

Articoli 50 - 53
Servizio militare / civile / di protezione civile
9100
Tipo di servizio % del salario
Servizio militare, civile o di protezione civile:
- fino a 4 settimane per anno civile 100%
- per ulteriori periodi di servizio 80%
Scuola reclute:
- celibi senza obbligo di mantenimento 50%
- coniugati o celibi con obbligo di mantenimento 80%
- militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio80%

Articolo 54.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
9135
Tipo di servizio % del salario
Servizio militare, civile o di protezione civile:
- fino a 4 settimane per anno civile 100%
- per ulteriori periodi di servizio 80%
Scuola reclute:
- celibi senza obbligo di mantenimento 50%
- coniugati o celibi con obbligo di mantenimento 80%
- militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio80%

Articolo 54.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
10299
Tipo di servizio % del salario
Servizio militare, civile o di protezione civile:
- fino a 4 settimane per anno civile 100%
- per ulteriori periodi di servizio 80%
Scuola reclute:
- celibi senza obbligo di mantenimento 50%
- coniugati o celibi con obbligo di mantenimento 80%
- militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio80%

Articolo 54.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
10757
Tipo di servizio % del salario
Servizio militare, civile o di protezione civile:
- fino a 4 settimane per anno civile 100%
- per ulteriori periodi di servizio 80%
Scuola reclute:
- celibi senza obbligo di mantenimento 50%
- coniugati o celibi con obbligo di mantenimento 80%
- militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio80%

Articolo 54.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
10845
Tipo di servizio % del salario
Servizio militare, civile o di protezione civile:
- fino a 4 settimane per anno civile 100%
- per ulteriori periodi di servizio 80%
Scuola reclute:
- celibi senza obbligo di mantenimento 50%
- coniugati o celibi con obbligo di mantenimento 80%
- militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio80%

Articolo 54.2
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9100
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Articolo 32.2
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9135
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
9100
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
9135
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
10299
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
10757
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
10845
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Articolo 32.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9100
Chi Contribuzione
Lavoratori CHF. 20.--/mese
Datori di lavoro CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL

Articolo 19.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9135
Chi Contribuzione
Lavoratori CHF. 20.--/mese
Datori di lavoro CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL

Articolo 19.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10299
Chi Contribuzione
Lavoratori CHF. 20.--/mese
Datori di lavoro CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL

Articolo 19.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10757
Chi Contribuzione
Lavoratori CHF. 20.--/mese
Datori di lavoro CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL

Articolo 19.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10845
Chi Contribuzione
Lavoratori CHF. 20.--/mese
Datori di lavoro CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL

Articolo 19.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9100
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute

Articoli 20.3 e 21.5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9135
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute

Articoli 20.3 e 21.5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10299
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute

Articoli 20.3 e 21.5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10757
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute

Articoli 20.3 e 21.5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10845
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute

Articoli 20.3 e 21.5
Apprendisti
9100
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.





Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Apprendisti
9135
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.





Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Apprendisti
10299
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.





Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Apprendisti
10757
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.





Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Apprendisti
10845
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.





Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Giovani dipendenti
9100
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.





Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Giovani dipendenti
9135
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.





Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Giovani dipendenti
10299


Articolo 28.3; 329a+e CO
Giovani dipendenti
10757


Articolo 28.3; 329a+e CO
Giovani dipendenti
10845


Articolo 28.3; 329a+e CO
Termini di disdetta
9100
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) 7 giorni
Successivamente:
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
a partire dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articolo 60 e 61
Termini di disdetta
9135
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) 7 giorni
Successivamente:
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
a partire dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articolo 60 e 61
Termini di disdetta
10299
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) 7 giorni
Successivamente:
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
a partire dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articolo 60 e 61
Termini di disdetta
10757
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) 7 giorni
Successivamente:
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
a partire dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articolo 60 e 61
Termini di disdetta
10845
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) 7 giorni
Successivamente:
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
a partire dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articolo 60 e 61
Protezione contro il licenziamento
9100


Articolo 62.2
Protezione contro il licenziamento
9135


Articolo 62.2
Rappresentanza dei lavoratori
9100
Sindacato Unia
Sindacato SYNA

Articolo 1
Rappresentanza dei lavoratori
9135
Sindacato Unia
Sindacato SYNA

Articolo 1
Rappresentanza dei lavoratori
10299
Sindacato Unia
Sindacato SYNA

Articolo 1
Rappresentanza dei lavoratori
10757
Sindacato Unia
Sindacato SYNA

Articolo 1
Rappresentanza dei lavoratori
10845
Sindacato Unia
Sindacato SYNA

Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
9100
Unione Svizzera del Metallo (USM)

Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
9135
Unione Svizzera del Metallo (USM)

Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
10299
Unione Svizzera del Metallo (USM)

Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
10757
Unione Svizzera del Metallo (USM)

Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
10845
Unione Svizzera del Metallo (USM)

Articolo 1
Cauzione
9100
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Cauzione
9135
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Cauzione
10299
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Cauzione
10757
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Cauzione
10845
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Compiti organi paritetici
9100
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:

b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,

e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.

La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:

b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);

e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;

h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);

l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).

Articoli 10.2 e 11.5
Compiti organi paritetici
9135
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:

b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,

e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.

La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:

b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);

e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;

h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);

l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).

Articoli 10.2 e 11.5
Compiti organi paritetici
10299
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:

b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,

e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.

La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:

b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);

e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;

h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);

l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).

Articoli 10.2 e 11.5
Compiti organi paritetici
10757
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:

b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,

e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.

La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:

b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);

e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;

h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);

l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).

Articoli 10.2 e 11.5
Compiti organi paritetici
10845
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:

b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,

e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.

La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:

b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);

e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;

h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);

l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;

r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).

Articoli 10.2 e 11.5
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9100
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9135
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10299
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10757
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10845
Articolo 13
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9100
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.

Articolo 23.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9135
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.

Articolo 23.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10299
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.

Articolo 23.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10757
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.

Articolo 23.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10845
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.

Articolo 23.1
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale nel settore del metallo
Seestrasse 105
8002 Zürich
+41 44 285 77 06
info@plkm.ch
https://www.plkm.ch/it/auswahlseite

Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

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11.12319 04.05.2023 04.05.2023
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10.11901 25.11.2022 25.11.2022
10.11486 07.12.2021 07.12.2021
10.11468 26.11.2021 01.12.2021
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9.11320 23.06.2021 23.06.2021
9.11220 26.02.2021 26.02.2021
9.11194 11.02.2021 11.02.2021
9.11116 01.01.2019 01.01.2019