CCNL per l'artigianato svizzero del metallo
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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2020
fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2020 fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.11.2020 fino al 30.11.2021
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.Campo d'applicazione geografico
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Svizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
Tutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio.
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
- Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione.
- Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale.
- Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione personale
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Fa statto per:
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
- Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale
- Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale.
Lavoratori non sottoposti al CCL:
a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL;
b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni;
c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articolo 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Articolo 2: Conferimento del carattere obbligatorio generale
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro esteso:
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
a. settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare, montare, riparazione e servizi per seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;
b. settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e/o riparazione di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, macchine per l‘agricoltura e il giardinaggio, costruzione, riparazione e servizio di attrezzature per l‘allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla; aziende che eseguono lavoro salariato agricolo e/o forestale, se effettuano riparazioni per conto terzi;
c. settore della forgiatura; questo comprende fabbri (anche di veicoli), maniscalchi e ferro battuto artistico;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambitomeccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto
apparecchiature e apparecchi di alta complessità.
Sono altresi eccettuati:
a. i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all‘interno dell‘azienda oppure possono inftuenzare in modo determinante le decisioni:
b. i lavoratori ehe svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale;
c. i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte;
d. i farniliari dei datori di Iavoro;
e. gli apprendisti. Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle
persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale : articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Se nessuna delle parti la revoca, la CCNL rimane in vigore per un altro anno.
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
In caso di proroga della CCNL, la CCNL prorogata potrà essere disdetta con un termine di preavviso di 6 mesi la prima volta per il 31.12.2019.
Articolo 18.4 e 18.5
Informazioni organo paritetico
Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurigo
044 285 77 06
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Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
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Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
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Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
| Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|
| Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 1o e 2o anno | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
|---|---|---|---|
| 3o e 4o anno | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| dal‘9o anno | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
| Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|
| Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 1o e 2o anno | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
|---|---|---|---|
| 3o e 4o anno | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| dal‘9o anno | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
| Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|
| Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 1o e 2o anno | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
|---|---|---|---|
| 3o e 4o anno | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| dal‘9o anno | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
| Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|
| Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 1o e 2o anno | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
|---|---|---|---|
| 3o e 4o anno | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| dal‘9o anno | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1.1.2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.7.2014):
Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP(1):| | | |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
| Categoria di collaboratori per esperienza professionale/settoriale (1)(2) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|
| Metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 23.55 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 24.60 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 25.65 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 26.65 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 27.70 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 28.75 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| maniscalchi/meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC(1): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- |
| 9o e 10o anno | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| dall‘11o anno | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 20.40 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 21.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.-- | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 23.85 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/meccanica per macchine agricole/meccania di apparecchi a motore)(2): | |||
| 1o e 2o anno | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- |
| 3o e 4o anno | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- |
| dal‘9o anno | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 1o e 2o anno | CHF 20.70 | CHF 3'600.-- | CHF 46'800.-- |
|---|---|---|---|
| 3o e 4o anno | CHF 21.55 | CHF 3'750.-- | CHF 48'750.-- |
| 5o e 6o anno | CHF 22.40 | CHF 3'900.-- | CHF 50'700.-- |
| 7o e 8o anno | CHF 23.25 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| dal‘9o anno | CHF 24.15 | CHF 4'200.-- | CHF 54'600.-- |
(1) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base o (2) dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Articolo 37; accordo valido dal 1.1.15
Categorie salariali
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
Categorie salariali
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
Categorie salariali
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
Categorie salariali
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
Categorie salariali
Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica, fabbri, costruzioni in acciaio)
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie
Artikel 37.6
Aumento salariale
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Aumento salariale
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Aumento salariale
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Aumento salariale
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Aumento salariale
2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.4.2018):
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
I salari di dipendenti soggetti al CCL, fino a un salario mensile di CHF 6'500.--. Adeguamento salariale generale del 0.6% per mese. Lo 0.4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.
Per informazione:
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articoli 37.2 e 39; accordo valido dal 1.1.15; accordo valido dal 1.1.18
Tredicesima mensilità
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)
Articolo 38
Articolo 38
Tredicesima mensilità
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)
Articolo 38
Articolo 38
Tredicesima mensilità
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)
Articolo 38
Articolo 38
Tredicesima mensilità
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)
Articolo 38
Articolo 38
Tredicesima mensilità
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)
Articolo 38
Articolo 38
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)
Articolo 38
Articolo 38
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)
Articolo 38
Articolo 38
Premio per anzianità di servizio
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)
Articolo 38
Articolo 38
Premio per anzianità di servizio
13ma mensilità (100% del salario mensile medio)
Articolo 38
Articolo 38
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
| Orario | Indennità | ||
|---|---|---|---|
| Domeniche/festivi | 00h00-24h00 | 100% | |
| Esposizioni/fiere la dornenica | 00h00-24h00 | 50% | |
| Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile | 23h00-06h00 | 50% |
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
| Orario | Indennità | ||
|---|---|---|---|
| Domeniche/festivi | 00h00-24h00 | 100% | |
| Esposizioni/fiere la dornenica | 00h00-24h00 | 50% | |
| Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile | 23h00-06h00 | 50% |
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
| Orario | Indennità | ||
|---|---|---|---|
| Domeniche/festivi | 00h00-24h00 | 100% | |
| Esposizioni/fiere la dornenica | 00h00-24h00 | 50% | |
| Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile | 23h00-06h00 | 50% |
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
| Orario | Indennità | ||
|---|---|---|---|
| Domeniche/festivi | 00h00-24h00 | 100% | |
| Esposizioni/fiere la dornenica | 00h00-24h00 | 50% | |
| Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile | 23h00-06h00 | 50% |
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Per il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
| Orario | Indennità | ||
|---|---|---|---|
| Domeniche/festivi | 00h00-24h00 | 100% | |
| Esposizioni/fiere la dornenica | 00h00-24h00 | 50% | |
| Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile | 23h00-06h00 | 50% |
In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 41.1 e 41.4
Lavoro a turni
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere
assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
Lavoro a turni
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere
assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere
assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere
assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
Articolo 21.9; Appendice 13
Servizio di picchetto
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto.
Articolo 21.9; Appendice 13
Articolo 21.9; Appendice 13
Rimborso spese
| Tipo di spese | Indennità |
|---|---|
| Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) | CHF 15.-- |
| Utilizzo del veicolo privato: | |
| Auto | CHF -.60/km |
| Moto >125 cm3 di cilindrata | |
| Moto <125 cm3 di cilindrata |
Articoli 42 e 43
Rimborso spese
| Tipo di spese | Indennità |
|---|---|
| Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) | CHF 15.-- |
| Utilizzo del veicolo privato: | |
| Auto | CHF -.60/km |
| Moto >125 cm3 di cilindrata | |
| Moto <125 cm3 di cilindrata |
Articoli 42 e 43
Rimborso spese
| Tipo di spese | Indennità |
|---|---|
| Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) | CHF 15.-- |
| Utilizzo del veicolo privato: | |
| Auto | CHF --.60/km |
| Moto >125 cm3 di cilindrata | CHF --.35/km |
| Moto <125 cm3 di cilindrata | CHF --.30/km |
Articoli 42 e 43
Rimborso spese
| Tipo di spese | Indennità |
|---|---|
| Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) | CHF 15.-- |
| Utilizzo del veicolo privato: | |
| Auto | CHF --.60/km |
| Moto >125 cm3 di cilindrata | CHF --.35/km |
| Moto <125 cm3 di cilindrata | CHF --.30/km |
Articoli 42 e 43
Rimborso spese
| Tipo di spese | Indennità |
|---|---|
| Indennità di mezzogiorno per lavoro fuori sede (= > almeno 15km di distanza dall' officina) | CHF 15.-- |
| Utilizzo del veicolo privato: | |
| Auto | CHF --.60/km |
| Moto >125 cm3 di cilindrata | CHF --.35/km |
| Moto <125 cm3 di cilindrata | CHF --.30/km |
Articoli 42 e 43
Altri supplementi
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).
Articolo 44
Articolo 44
Altri supplementi
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).
Articolo 44
Articolo 44
Altri supplementi
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).
Articolo 44
Articolo 44
Altri supplementi
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).
Articolo 44
Articolo 44
Altri supplementi
I contratti complementari possono fissare il versamento d’indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.).
Articolo 44
Articolo 44
Orario di lavoro
| Artigianato | Al giorno (ore) | Alla settimana (ore) | Al mese (ore) | All'anno (ore) |
|---|---|---|---|---|
| Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
| Tecniche agricole, maniscalchi | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Articolo 24
Orario di lavoro
| Artigianato | Al giorno (ore) | Alla settimana (ore) | Al mese (ore) | All'anno (ore) |
|---|---|---|---|---|
| Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
| Tecniche agricole, maniscalchi | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Articolo 24
Orario di lavoro
| Artigianato | Al giorno (ore) | Alla settimana (ore) | Al mese (ore) | All'anno (ore) |
|---|---|---|---|---|
| Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
| Tecniche agricole, maniscalchi | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Articolo 24
Orario di lavoro
| Artigianato | Al giorno (ore) | Alla settimana (ore) | Al mese (ore) | All'anno (ore) |
|---|---|---|---|---|
| Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
| Tecniche agricole, maniscalchi | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Articolo 24
Orario di lavoro
| Artigianato | Al giorno (ore) | Alla settimana (ore) | Al mese (ore) | All'anno (ore) |
|---|---|---|---|---|
| Metalcostruzioni, fabbri, serramenti e costruzioni in acciaio | 8 | 40 | 174 | 2'086 |
| Tecniche agricole, maniscalchi | 8.4 | 42 | 182.5 | 2'190 |
Articolo 24
Lavoro straordinario / ore supplementari
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
E compensato il lavoro straordinario unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario normale (effettuato nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti della legge sul lavoro: dalle 6h00 alle 23h00): compensazione con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%.
Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Vacanze
Giorni di vacanza:
Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti la durata delle
vacanze è di 5 settimane.
Articoli 28
| Categoria di èta | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dopo il compimento del 20° anno d’età | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| dopo il compimento del 50° anno d’età | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| dopo il compimento del 60° anno d’età | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti la durata delle
vacanze è di 5 settimane.
Articoli 28
Vacanze
Giorni di vacanza:
Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti la durata delle
vacanze è di 5 settimane.
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|---|---|---|---|---|---|---|
| dopo il compimento del 20° anno d’età | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| dopo il compimento del 50° anno d’età | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| dopo il compimento del 60° anno d’età | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti la durata delle
vacanze è di 5 settimane.
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Vacanze
Giorni di vacanza:
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|---|---|---|---|---|---|---|
| dopo il compimento del 20° anno d’età | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| dopo il compimento del 50° anno d’età | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| dopo il compimento del 60° anno d’età | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
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Vacanze
Giorni di vacanza:
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|---|---|---|---|---|---|---|
| dopo il compimento del 20° anno d’età | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| dopo il compimento del 50° anno d’età | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| dopo il compimento del 60° anno d’età | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
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Vacanze
Giorni di vacanza:
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|---|---|---|---|---|---|---|
| dopo il compimento del 20° anno d’età | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| dopo il compimento del 50° anno d’età | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| dopo il compimento del 60° anno d’età | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Articoli 28
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 3 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) | 1 giorno |
| Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno | 1 giorno |
| Cura dei propri famigliari malati | fino a 3 giorni |
Articolo 33
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 3 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) | 1 giorno |
| Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno | 1 giorno |
| Cura dei propri famigliari malati | fino a 3 giorni |
Articolo 33
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 3 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) | 1 giorno |
| Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno | 1 giorno |
| Cura dei propri famigliari malati | fino a 3 giorni |
Articolo 33
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 3 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) | 1 giorno |
| Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno | 1 giorno |
| Cura dei propri famigliari malati | fino a 3 giorni |
Articolo 33
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 3 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica) | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri,genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) | 1 giorno |
| Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno | 1 giorno |
| Cura dei propri famigliari malati | fino a 3 giorni |
Articolo 33
Giorni festivi retribuiti
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Articolo 30
Congedo di formazione
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Congedo di formazione
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Congedo di formazione
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Congedo di formazione
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Congedo di formazione
Generalmente: fino a 3 giorni retribuiti l’anno
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Per il perfezionamento degli esperti: due giorni supplementari l’anno
Articoli 22.1 e 23.1
Malattia
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 48 - 53
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 48 - 53
Malattia
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 48 - 53
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 48 - 53
Malattia
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Articoli 48 - 50
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Articoli 48 - 50
Malattia
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Articoli 48 - 50
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Articoli 48 - 50
Malattia
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Articoli 48 - 50
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Articoli 48 - 50
Infortunio
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 48 - 53
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 48 - 53
Infortunio
Malattia:
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 48 - 53
80% del salario durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi.
Assicurazione per indennità giornaliera di malattia: quota del premio a carico del lavoratore: 50%
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 48 - 53
Infortunio
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 50 - 53
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 50 - 53
Infortunio
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 50 - 53
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 50 - 53
Infortunio
Infortunio:
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 50 - 53
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Articoli 50 - 53
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Servizio militare, civile o di protezione civile: | |
| - fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| - per ulteriori periodi di servizio | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati o celibi con obbligo di mantenimento | 80% |
| - militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio | 80% |
Articolo 54.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Servizio militare, civile o di protezione civile: | |
| - fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| - per ulteriori periodi di servizio | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati o celibi con obbligo di mantenimento | 80% |
| - militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio | 80% |
Articolo 54.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Servizio militare, civile o di protezione civile: | |
| - fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| - per ulteriori periodi di servizio | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati o celibi con obbligo di mantenimento | 80% |
| - militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio | 80% |
Articolo 54.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Servizio militare, civile o di protezione civile: | |
| - fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| - per ulteriori periodi di servizio | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati o celibi con obbligo di mantenimento | 80% |
| - militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio | 80% |
Articolo 54.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Servizio militare, civile o di protezione civile: | |
| - fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| - per ulteriori periodi di servizio | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - celibi senza obbligo di mantenimento | 50% |
| - coniugati o celibi con obbligo di mantenimento | 80% |
| - militari in ferma continuata, durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio | 80% |
Articolo 54.2
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
Articolo 32.2
Articolo 32.2
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
Articolo 32.2
Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
Articolo 32.2
Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
Articolo 32.2
Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
Articolo 32.2
Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
Articolo 32.2
Articolo 32.2
Pensionamento anticipato
Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
Articolo 32.2
Articolo 32.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Chi | Contribuzione |
|---|---|
| Lavoratori | CHF. 20.--/mese |
| Datori di lavoro | CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL |
Articolo 19.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Chi | Contribuzione |
|---|---|
| Lavoratori | CHF. 20.--/mese |
| Datori di lavoro | CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL |
Articolo 19.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Chi | Contribuzione |
|---|---|
| Lavoratori | CHF. 20.--/mese |
| Datori di lavoro | CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL |
Articolo 19.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Chi | Contribuzione |
|---|---|
| Lavoratori | CHF. 20.--/mese |
| Datori di lavoro | CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL |
Articolo 19.3
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Chi | Contribuzione |
|---|---|
| Lavoratori | CHF. 20.--/mese |
| Datori di lavoro | CHF 20.--/mese per ogni lavoratore sottoposto al CCL |
Articolo 19.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:
- Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
- Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
- Informare i dipendenti
Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:
- Assecondare il datore di lavoro
- Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute
Articoli 20.3 e 21.5
Apprendisti
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Apprendisti
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Apprendisti
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Apprendisti
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Apprendisti
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Giovani dipendenti
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Giovani dipendenti
Subordinazione al CCL:
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Per le persone in formazione, dall‘inizio del tirocinio 2014, si applieano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L‘indennittà mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all‘anno.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; salariale da apprendisti - raccomandazione USM 2014; 329a+e CO
Giovani dipendenti
Articolo 28.3; 329a+e CO
Giovani dipendenti
Articolo 28.3; 329a+e CO
Giovani dipendenti
Articolo 28.3; 329a+e CO
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) | 7 giorni |
| Successivamente: | |
| nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| a partire dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 60 e 61
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) | 7 giorni |
| Successivamente: | |
| nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| a partire dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 60 e 61
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) | 7 giorni |
| Successivamente: | |
| nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| a partire dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 60 e 61
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) | 7 giorni |
| Successivamente: | |
| nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| a partire dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 60 e 61
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo) | 7 giorni |
| Successivamente: | |
| nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| a partire dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 60 e 61
Protezione contro il licenziamento
Articolo 62.2
Protezione contro il licenziamento
Articolo 62.2
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato SYNA
Articolo 1
Sindacato SYNA
Articolo 1
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato SYNA
Articolo 1
Sindacato SYNA
Articolo 1
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato SYNA
Articolo 1
Sindacato SYNA
Articolo 1
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato SYNA
Articolo 1
Sindacato SYNA
Articolo 1
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato SYNA
Articolo 1
Sindacato SYNA
Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
Unione Svizzera del Metallo (USM)
Articolo 1
Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
Unione Svizzera del Metallo (USM)
Articolo 1
Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
Unione Svizzera del Metallo (USM)
Articolo 1
Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
Unione Svizzera del Metallo (USM)
Articolo 1
Articolo 1
Rappresentanza dei datori di lavoro
Unione Svizzera del Metallo (USM)
Articolo 1
Articolo 1
Cauzione
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Cauzione
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Cauzione
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Cauzione
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Cauzione
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedura e dei contributi … alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore delle metalcostruzioni del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Allegato 15: Articoli 1, 2, 4 e 7
Compiti organi paritetici
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
Compiti organi paritetici
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
Compiti organi paritetici
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
Compiti organi paritetici
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
Compiti organi paritetici
Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno in particolare i
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
seguenti compiti:
b) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi delle spese di applicazione,
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo, secondo le istruzioni della CPNM;
f) controllo dell’esecuzione della CCNL, secondo le istruzioni della CPNM;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, e pene convenzionali;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5 e comunicazione alla CPNM ai sensi dell’art.11.5h, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete
alla CPNM assumerne le funzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione della presente CCNL;
c) adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione della CCNL; la CPNM può delegare questi compiti alla CPP (art.10);
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi professionali e alle spese di applicazione;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli art.37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, e pene convenzionali (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione del perfezionamento professionale;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
r) giudizio e decisione in merito a differenze dalle disposizioni contrattuali collettive di lavoro (delega al consiglio della CPNM).
Articoli 10.2 e 11.5
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 13
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.
Articolo 23.1
Articolo 23.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.
Articolo 23.1
Articolo 23.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.
Articolo 23.1
Articolo 23.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.
Articolo 23.1
Articolo 23.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Oltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL.
Articolo 23.1
Articolo 23.1
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale nel settore del metallo
Seestrasse 1058002 Zürich
+41 44 285 77 06
info@plkm.ch
https://www.plkm.ch/it/auswahlseite
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it